La (finta) proroga del Blocco Licenziamenti fino al 31.03.2021

La (finta) proroga del Blocco Licenziamenti fino al 31.03.2021

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto al proroga del blocco dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 31 marzo 2021 con due eccezioni : l’ipotesi in cui venga meno il soggetto imprenditoriale o si arrivi ad un accordo collettivo aziendale.

In virtù di quanto disposto nella bozza della Legge di Bilancio 2021 i datori di lavoro non possono avviare la procedura di licenziamento collettivo previsto dalla Legge del 23 luglio 1991, relativa alle aziende che occupano più di 15 dipendenti, e che in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva, oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia, ed in quelle in CIGS.

Inoltre,indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli stessi non possono recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Tuttavia, ciò che non viene mai palesato apertamente è che il citato blocco dei licenziamenti non si applica in due casi, ovvero:

  1.  il soggetto imprenditoriale viene meno, per cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (a patto che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); o per fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne viene disposta la cessazione;
  2. stipula di un accordo collettivo aziendale, da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale: il divieto viene meno solo per i lavoratori che aderiscono all’accordo e che hanno diritto alla NASPI.

    Tuttavia,a sostegno delle imprese che si trovano a sospendere o ridurre l’attività a causa della crisi epidemiologica, nella impostazione non definitiva del testo della Legge di Bilancio 2021, è stata disposta l’estensione della CIG per coronavirus per altre 12 settimane:

dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria;

dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 per per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

Una sorta di contentino per arginare un fenomeno a cui ancora non si è riuscito a dare una risposta concreta.

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